Il parere dell’avvocato: il Toro elude l’applicazione della legge per gli U14
La settimana scorsa, dopo che il Torino FC aveva concesso l’elemosina di 100 biglietti gratuiti per gli U14 (acquistabili sotto numerose restrizioni – solo online, solo in curva primavera e in associazione ad un biglietto intero, quindi non acquistabile per un abbonato), qualche rivista online aveva giustamente lamentato l’applicazione vergognosa della norma.
Alberto Barile, responsabile del Marketing del Torino FC, con tweet quanto meno fuori luogo aveva ribadito che 1) i giornalisti avrebbero fatto bene a leggersi la legge, 2) che noi mortali dovevamo informarci bene perché in realtà poche squadre di serie A applicano la norma 3) non tutti i biglietti erano stati venduti, forse a testimonianza dello scarso interesse a riguardo di quella che hanno definito una promozione.
Tralasciando il fatto che una settimana fa avevamo riportato tutte le informazioni sulle squadre di A e sulle limitazioni introdotte da ognuna di queste, il Sig. Barile dovrebbe piuttosto porsi domande a riguardo della qualità del proprio lavoro, visto che non è riuscito a trovare a Torino 100 bambini che vogliano venire gratis allo stadio col padre. Gli raccomandiamo inoltre di rileggersi per bene la legge, in modo che possa scoprire come il Toro abbia applicato una serie di prescrizioni e di vincoli che hanno avuto il solo fine di prendere in giro i tifosi e la legge italiana, comportamento elusivo tristemente tipico della piccola italietta.
Non contenti di esercitare il nostro diritto a chiedere il rispetto della legge, sia in qualità di tifosi che di cittadini, abbiamo chiesto un parere legale all’Avvocato Paolo Reineri.
TSN: Buongiorno Avvocato. Il Torino FC ha applicato correttamente la norma oggetto del contenzioso?
Reineri: La ragione della norma è quella di consentire ai minori di anni 14 (e non soltanto a un numero prestabilito di essi) di usufruire dei biglietti gratuiti per (almeno) la metà delle manifestazioni sportive organizzate nel corso dell’anno.
L’introduzione di un limite numerico al rilascio dei biglietti gratuiti, nell’assenza di un limite di legge in tal senso, costituisce una condotta elusiva delle finalità della norma e dell’intenzione del legislatore (che è criterio fondamentale di interpretazione della legge): una simile limitazione si traduce infatti, all’atto pratico, in un diniego (nell’ipotesi di raggiungimento di tale soglia) alla concessione di un beneficio sancito dalla legge.
TSN: Ci faccia un esempio.
Reineri: Si pensi alla seguente paradossale ipotesi: se la società indicasse come limite numerico quello di un solo biglietto a disposizione degli Under 14, avrebbe forse ottemperato alla norma per il solo fatto di aver rilasciato un biglietto gratuito? Evidentemente no. Lo stesso principio deve quindi applicarsi a qualsiasi altro “contingentamento” dei biglietti e degli spazi a disposizione.
L’unico limite dovrebbe essere, ovviamente, quello della capienza dell’impianto: altre restrizioni – quantitative o riguardanti la distribuzione dei biglietti gratuiti nei settori dello stadio – non potrebbero invece essere legittimamente introdotte dalla società destinataria dell’obbligo di legge.Si tratterebbe, in sostanza, di un’offerta al pubblico contenente una clausola illegittima (che potrebbe essere ritenuta radicalmente nulla perché in violazione di legge) posta da parte della società sportiva; condizione che allo stesso tempo paradossalmente impedisce, di fatto, la conclusione del contratto tra società sportiva e spettatore alle condizioni stabilite dalla legge stessa. Con la particolarità che la posizione della società sportiva, sotto tale profilo, è assimilabile a quella di un soggetto che opera come fornitore di un servizio pubblico di spettacolo, ed è quindi assoggettata al rispetto integrale di tutta la normativa riguardante la materia.
TSN: Cosa prescrive in merito la legge?
Reineri: Nonostante le difficoltà derivanti dalla necessità di fare uso delle norme generali del codice civile in un caso così particolare, potrebbe ritenersi applicabile il principio per cui i prezzi di servizi imposti dalla legge (la prevista gratuità del biglietto per gli under 14) sono di diritto inseriti nel contratto di vendita tra società e tifoso, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dall’organizzatore della manifestazione.
Pur nell’assenza della previsione di sanzioni specifiche nella (carente) disposizione di legge, l’applicazione della norma potrebbe essere tutelata sia sul versante del controllo da parte della pubblica autorità preposta alle manifestazioni sportive, sia tramite iniziative giudiziarie, singole o collettive, rivolte ad ottenere la condanna della società all’esatto adempimento dell’obbligo di legge.
TSN: Qual è il giudizio finale sul modo in cui il Torino FC ha applicato la norma?
Reineri: Resta il fatto, al di là delle complessità tecniche che una simile questione (solo in apparenza banale) ove portata in sede contenziosa comporterebbe, che l’attuale applicazione della norma fatta dal Torino FC non può ritenersi in ogni caso corretta e rispondente ai contenuti della legge e alle intenzioni del legislatore.
TSN: C’è la possibilità di un’azione contro il Torino FC per chiedere l’applicazione della norma?
Reineri: Sarebbe auspicabile che non si debba giungere all’instaurazione di un contenzioso giudiziario per poter far valere un diritto sancito dall’ordinamento; e desta non poche perplessità che il Torino FC, dopo aver totalmente disatteso una disposizione di legge per ben sette anni dalla sua entrata in vigore, ancora introduca unilateralmente ed arbitrariamente limiti e ostacoli che si frappongono al pieno esercizio di un diritto stabilito dalla legge.
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